LE NOVITA' D.L. 50/2017 IN MATERIA DI VISTO DI CONFORMITA’
Mercoledì 07 Giugno 2017 10:42

LE NOVITA' D.L. 50/2017 IN MATERIA DI VISTO DI CONFORMITA’

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva 2017), sono cambiate, ai fini della compensazione, le disposizioni per il visto di conformità 2017 sui crediti IVA, IRPEF, IRAP e IRES.

Il visto di conformità (c.d. visto leggero) è una sigla che deve essere apposta dai soggetti autorizzati sulle dichiarazioni dei professionisti che intendono fruire delle compensazioni effettuate tra crediti e debiti di diversa natura, se oltre una certa soglia.

Tale adempimento, prima previsto solo per i crediti IVA, è diventato obbligatorio anche per le compensazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP.

Dal 25 aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo limite ai crediti con obbligo di visto di conformità, che passa dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, aspetto rilevante ai fini della copertura assicurativa.

In base a questa novità, tutti i contribuenti che intendono compensare un eventuale credito IVA, IRPEF, IRAP e IRES, dovranno obbligatoriamente richiedere l'apposizione del visto sulla propria dichiarazione.

Una nota: Sono state espresse alcune perplessità sulla data di decorrenza del provvedimento. Poiché il D.L. 50/2017 non precisa nulla a tale proposito, è ritenuto comunemente che l'efficacia possa decorrere immediatamente.

Potrebbero altresì manifestarsi interpretazioni diverse da parte delle singole strutture periferiche della Agenzia delle Entrate; laddove dovessero manifestarsi, SMAF BROKER, partner nazionale per i servizi assicurativi, assicura fin da ora la sua massima collaborazione.


Informiamo che i testi di polizza SMAF BROKER sono già conformi alla suindicata modifica

 
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