Venerdì 11 Marzo 2011 16:25 |
Un lavoratore autonomo che ha optato per il regime speciale per le nuove iniziative produttive (art.13 - Finanziaria 2001) nel corso dell'anno 2002 ha incassato compensi per € 32.000,00 come evidenziato nel modello unico 2003 quadro RE, con un volume d'affari per la stessa annualita’ i € 25.000. In considerazione del limite di decadenza dal regime speciale di € 30.987,41 (di compensi conseguiti) il sottoscritto ha provveduto ad istituire per l'esercizio 2003 i normali registri contabili obbligatori per la tenuta della contabilità professionale, abbandonando il regime speciale per le nuove iniziative produttive ed esortando il cliente ad emettere parcelle con l'evidenziazione della ritenuta d'acconto. Avendo riscontrato opinioni divergenti fra alcuni colleghi interpellati a riguardo, chiedo conferma dell'esattezza del comportamento tenuto.
A parere della Commissione Studi del Sindacato, il comportamento adottato corrisponde a quanto indicato dalle norme.
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Venerdì 11 Marzo 2011 16:05 |
Siamo uno studio associato. I due soci sono regolarmente iscritti al Collegio di Savona ed alla Cassa Previdenza di Roma.Uno degli associati non ha ancora maturato i 25 anni di iscrizione alla Cassa,pur avendo 66 anni,e non può pertanto richiedere la corresponsione della pensione di vecchiaia, i 25 anni di maturazione si raggiungeranno tra due anni,ma per effetto delle normative non potrà accedere alla pensione fino al compimento del 70° anno di età.L'altro socio,di 41 anni,è iscritto alla Cassa Previdenza da soli due anni. A causa del notevole incremento del contributo minimo richiesto dalla Cassa Previdenza, si hanno serie difficoltà a corrispondere quanto richiesto.Si cerca pertanto di trovare una soluzione per poter continuare l'attività sotto un'altra forma.La soluzione a cui avremmo pensato è la seguente:Lo Studio cessa l'attività ad oggi svolta con il codice 74.12B ed inizierebbe a lavorare con il codice 74.12C.Il Socio anziano rimarrebbe iscritto, oltre che al Collegio, alla Cassa Previdenza, al fine di maturare gli anni necessari al pensionamento.L'altro socio, rimarrebbe iscritto al Collegio, ma si cancellerebbe dalla Cassa Previdenza e provvederebbe all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS.Secondo Voi questa soluzione è fattibile? Se non lo fosse avete qualche suggerimento da darci?
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Venerdì 11 Marzo 2011 15:38 |
CASO: persona fisica non titolare di partita iva che riceve a titolo di penale a suo favore una somma pari alla caparra confirmatoria versata in sede di firma di preliminare di vendita di terreno edificabile. La somma pari alla caparra versata e percepita deve essere assoggettata ad IRPEF? In caso di risposta affermativa in quale quadro di Unico 2005? E' possibile eventualmente anche la tassazione separata?
Il proprietario del terreno ha ricevuto una somma a titolo di caparra confirmatoria. A questo titolo l'Art. 1385 CC prescrive l'obbligo di pretendere la conclusione del contratto. Se, invece, le parti definiscono la risoluzione del medesimo possono farlo mediante un accordo che costituisce novazione del primitivo contratto. La somma emergente da questo accordo è da considerare introitata a titolo risarcitorio e quindi non pare compresa in nessuna delle previsioni di cui all'Art. 67 TUIR.
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Lunedì 07 Marzo 2011 23:43 |
Ho in corso la rateizzazione della ricongiunzione dei contributi Inps alla Cassa ragionieri, richiesta nel 2000. Ad oggi ho raggiunto complessivamente 39 anni di contribuzione (con periodi non coincidenti) tra Inps e Cassa Ragionieri. A seguito dell’emanazione della legge sulla totalizzazione di inizio 2006, quali sono le mie prospettive e/o alternative?
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Lunedì 07 Marzo 2011 23:43 |
CASO: persona fisica non titolare di partita iva che riceve a titolo di penale a suo favore una somma pari alla caparra confirmatoria versata in sede di firma di preliminare di vendita di terreno edificabile. La somma pari alla caparra versata e percepita deve essere assoggettata ad IRPEF? In caso di risposta affermativa in quale quadro di Unico 2005? E' possibile eventualmente anche la tassazione separata?
Il proprietario del terreno ha ricevuto una somma a titolo di caparra confirmatoria. A questo titolo l'Art. 1385 CC prescrive l'obbligo di pretendere la conclusione del contratto. Se, invece, le parti definiscono la risoluzione del medesimo possono farlo mediante un accordo che costituisce novazione del primitivo contratto. La somma emergente da questo accordo è da considerare introitata a titolo risarcitorio e quindi non pare compresa in nessuna delle previsioni di cui all'Art. 67 TUIR.
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